Trento è una provincia autonoma all’interno di una regione ad ampia autonomia. Questo permette di fare leggi particolari che valgono sul suo territorio, il cui limite è disposto dalle leggi nazionali e dalla costituzione.
Il 6 Maggio la provincia ha fatto passare una legge, la n°4, di vari punti. Riguardava il trattamento delle medicine psicotrope ai minori. Queste medicine, che si potrebbero anche definire droghe per gli effetti a lunga durata che danno sui pazienti, sono in voga in questo periodo, specialmente negli Stati Uniti. Vengono prescritte per esempio ai bambini cosiddetti iperattivi, con defcit di attenzione e così via, e includono nomi famosi come il Prozac e lo Zoloft.
Una lista parziale di queste “droghe”, include anche dei farmaci ampiamente prescritti, tra cui tranquillanti, antidepressivi, stimolanti e sedativi.
La legge n°4 è stata bloccata perché incostituzionale. Essa prevedeva in sostanza che il “trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti” fosse subordinato “al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori” oltre “all’obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l’assenso.”
Il comma 4 della suddetta legge prevedeva inoltre che “il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.”
Secondo la Corte Costituzionale, la legge non è valida per vari motivi. Primo, la legge eccede gli interessi della provincia – in pratica non è competente a riguardo.
Secondo, “la disciplina in esame” viola la legislazione statale “che prevede il consenso informato solo per determinati trattamenti terapeutici, tra i quali non rientrano quelli relativi alla somministrazione di sostanze psicotrope.”
“In tal modo,” prosegue la sentenza, “risulterebbe violato anche il principio secondo il quale l’arte medica è libera e incomprimibile.” Perché le valutazioni devono essere fatte dal medico, mentre questa legge le sostituisce con la volontà dei genitori o “del tutore del paziente”. I quali sono “privi delle necessarie conoscenze.”
La Provincia di Trento ha obiettato su vari punti. Sostiene infatti che non sia un limite ai trattamenti sanitari, ma che sia un diritto della persona avere un “accesso più consapevole” alle pratiche terapeutiche. “Questa consapevolezza è tanto più necessaria nel caso di somministrazione di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.”
Particolare rilevanza assume il Piano sanitario nazionale 2006-2008, in cui si pone come obiettivo “la più ampia partecipazione del cittadino alle scelte terapeutiche ” e “considera il consenso informato come uno strumento già presente nel nostro ordinamento che deve essere ulteriormente valorizzato.”
Infine, “la Provincia osserva che l’Agenzia Italiana del Farmaco, con riferimento alla terapia della sindrome da iperattività e deficit di attenzione, già prevede il consenso informato.” Quindi la legge si limiterebbe a specificare come questo consenso consapevole si attualizzi.
Per concludere, la Corte Costituzionale ha agito bloccando la parte che prevede il consenso rilasciato in forma scritta. Forse è esulato dalle competenze della Provincia di Trento attuare una legge su questi temi, ma è opportuno che venga analizzata, a questo punto, a livello nazionale. Un consenso scritto dei genitori è vero che da una parte farebbe sorgere molti dubbi a questi se acconsentire o meno, ma favorirebbe un’analisi più accurata sulle medicine o metodi alternativi agli psicotropici. Inoltre, al momento dell’acquisto, sarebbe una garanzia in più della scelta consapevole verso i propri figli. La libertà della scelta medica ormai non è più limitata alla medicina “ufficiale”, ma si avvale di molti campi anche diversi tra loro. Dare a livello nazionale una scelta in più è un diritto. Costituzionale.
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